1. Il comitato, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) tutelare la «ventricina del vastese» e il distretto produttivo e gastronomico individuato dall'articolo 2;
b) garantire la qualità della «ventricina del vastese», le modalità di produzione, la rintracciabilità delle carni e il metodo di allevamento dei maiali, la qualità e il luogo di produzione e di lavorazione del peperone dolce e piccante usato come conservante, nonché le modalità di preparazione, di stagionatura e di conservazione conformemente al disciplinare della denominazione specifica, definito dal
c) promuovere la rete degli allevatori di suini da destinare alla produzione della «ventricina del vastese», dei produttori di peperoni dolci e piccanti, dei somministratori e degli operatori della ristorazione;
d) promuovere la diffusione e la corretta somministrazione della «ventricina del vastese» per una adeguata degustazione della stessa, anche attraverso la realizzazione di mostre ed esibizioni o di apposite campagne di educazione rivolte ai consumatori e, in particolare, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
e) promuovere la nascita e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nell'ambito delle filiere produttive e della somministrazione della «ventricina del vastese»;
f) predisporre itinerari turistici, culturali e gastronomici al fine di valorizzare i luoghi, le emergenze culturali e ambientali, i produttori ed i ristoratori operanti nel distretto produttivo e gastronomico, nonché curarne la promozione a livello locale, nazionale ed internazionale, prevedendo a tale fine adeguate iniziative in collaborazione con i servizi turistici italiani ed esteri;
g) redigere un programma pluriennale recante l'indicazione delle attività e degli interventi finalizzati alla promozione e alla tutela della «ventricina del vastese».